STATUTO

Articolo 1 – Costituzione, democraticità della struttura ed assenza del fine di lucro

  1. E’ costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato “Associazione Italiana Sindrome di Poland ODV” che assume la forma giuridica di associazione ed essa potrà utilizzare la formula abbreviata “AISP ODV”.
  2. In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l’Ente, di seguito detto “associazione”, ha l’obbligo di inserire l’acronimo “ODV” o la locuzione “Organizzazione di Volontariato” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
  3. L’Associazione ha sede in Genova. Il Consiglio Direttivo potrà variare l’indirizzo della sede legale dell’associazione tramite una delibera all’unanimità del Consiglio, purché sempre nel Comune di Genova, senza che ciò comporti una modifica statutaria ad hoc. È data facoltà all’associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, di istituire sedi secondarie per l’esercizio delle attività statutarie.
  4. I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono democratici, tutti gli Associati hanno uguali diritti e doveri e godono del pieno elettorato attivo e passivo.
  5. L’associazione esercita in via esclusiva o principale l’attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, non politiche e non religiose.
  6. L’associazione ha durata sino al 31/12/2060.

Articolo 2- Finalità ed attività

  1. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 117/2017:
  2. promuovere la raccolta sistematica e la divulgazione delle informazioni riguardanti sia la Sindrome di Poland e le patologie correlate, sia gli studi e ricerche relativi ad ogni intervento mirante a lenire gli effetti;
  3. promuovere, finanziare e supportare la diagnosi, la ricerca, le cure ed i possibili trattamenti;
  4. facilitare gli scambi di informazione scientifica a livello nazionale ed internazionale, patrocinando ed organizzando corsi di aggiornamento, convegni e congressi, sollecitando l’intervento e la collaborazione delle Autorità, di Enti, Istituzioni, Società e privati cittadini, divulgando le conoscenze relative alla Sindrome di Poland e sottolineandone la loro importanza sociale;
  5. promuovere la formazione di un Comitato Scientifico composto da medici, medici specialisti e ricercatori competenti in riferimento alla Sindrome di Poland ed alle sue espressioni cliniche; il Comitato Scientifico suddetto ha il ruolo di consulente dell’Associazione;
  6. sviluppare e diffondere, attraverso l’attività svolta dai volontari, un sistema di comunicazione e di informazione tra le persone colpite dalla sindrome di Poland e loro familiari;
  7. promuovere ed organizzare conferenze, incontri, dibattiti, lezioni, seminari di orientamento, pubblicazioni di opere di divulgazione utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione;
  8. collaborare con altre associazioni, enti, istituti ed organismi in Italia ed all’estero;
  9. porre in essere ogni ulteriore attività, finalizzata al conseguimento degli scopi sociali, purché abbiano una stretta coerenza con le previsioni statutarie e perseguite in maniera da risultare in armonia con la natura dell’ente;
  10. Le attività dell’organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
  11. Per il perseguimento dei propri scopi, l’organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
  12. L’organizzazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.
  13. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti (co. 2, art. 7 Cts), al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3 – Associati

  1. Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs 117/2017 che ne condividono gli scopi e i metodi associativi e che intendono collaborare allo svolgimento delle attività sociali.
  2. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario.
  3. L’associazione dei nuovi membri è subordinata all’approvazione del Consiglio Direttivo.
  4. La suddetta deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
  5. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
  6. Gli aderenti hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall’appartenenza all’organizzazione.
  7. Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell’ammontare fissato dall’assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.
  8. Gli eventuali associati minorenni hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti gli altri associati, ivi compreso il diritto di partecipazione in assemblea. Il diritto di voto viene esercitato da uno dei genitori o da chi esercita la potestà.

Articolo 4 – Disciplina del rapporto associativo

  1. Sono associati dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere in forma scritta domanda di ammissione al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
  2. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il detto termine, la stessa si dovrà ritenere respinta. Se richiesto dall’interessato, in caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla al richiedente il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
  3. Le prestazioni degli aderenti sono fornite in modo personale, spontaneo ed assolutamente gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall’organizzazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione.
  4. La qualità di associato si perde per:
  • Decesso (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
  • Dimissioni volontarie presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo; chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la volontà di dimettersi dal novero dei partecipanti dell’Associazione stessa; le dimissioni hanno efficacia dall’inizio dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione scritta contenente la volontà di dimettersi;
  • Decadenza che viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa;
  • Esclusione nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l’associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Articolo 5 – Diritti e obblighi degli Associati

  1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri nei confronti dell’Associazione.
  2. L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all’Associazione.
  3. Gli associati dell’organizzazione hanno il diritto di:
  4. partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
  5. godere del pieno elettorato attivo e passivo;
  6. essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
  7. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
  8. recedere dall’appartenenza all’organizzazione
  9. esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all’Organo di amministrazione.
  10. Gli associati dell’organizzazione hanno il dovere di:
  11. rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  12. rispettare le delibere degli organi sociali;
  13. partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
  14. versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo; la quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio;
  15. non tenere un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione e tale da non arrecare danni morali o materiali all’organizzazione.

Articolo 6 – Volontari Associati ed assicurazione obbligatoria

  1. L’organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
  2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
  3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall’organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
  4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
  5. L’organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/17.
  6. L’organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 7 –  Organi

  1. Organi dell’Associazione sono:
    • l’Assemblea degli associati;
    • il Consiglio Direttivo;
    • il Presidente;
    • il Comitato Scientifico;
    • L’Organo di Controllo (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D.Lgs. 117/2017);
    • l’Organo di Revisione (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D.Lgs. 117/2017);
  2. Tutte le cariche sociali, ad eccezione dell’Organo di Controllo e dell’Organo di Revisione, sono gratuite, ma potranno essere rimborsate le spese vive sostenute e documentate nell’espletamento degli incarichi conferiti entro limiti preventivamente stabiliti dall’organizzazione.

Articolo 8 – Assemblea

  1. L’Assemblea è composta da tutti i Associati dell’Associazione ed è organo sovrano dell’Associazione stessa.
  2. L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo. Essa inoltre:

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  2. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  3. approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
  4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  5. delibera sull’esclusione degli associati;
  6. delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  7. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  8. delibera lo scioglimento;
  9. delibera la nomina e la revoca dei Liquidatori
  10. delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 19;
  11. delibera la devoluzione del patrimonio residuo, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 21
  12. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
  1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro membro aderente all’Associazione. Il Presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo.
  2. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
  3. Formalità per la convocazione.

L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qual volta questi, in qualità di rappresentante del Consiglio Direttivo, lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati.

La convocazione può essere eseguita sia mediante affissione presso la sede dell’associazione, per posta ordinaria ed in via informatica con l’invio di e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato dagli associati, almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza. La convocazione deve contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione nonché l’elenco delle materie da trattare. Nell’ avviso di convocazione della assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione.  

  1. Costituzione dell’Assemblea e validità delle deliberazioni.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l’eventuale trasformazione, fusione, scissione dell’organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L’assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell’associazione, in prima convocazione, con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l’assemblea sia valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e deliberi con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Ogni associato, ha diritto di partecipare alle riunioni assembleari e ad esprimere un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione.

Articolo 9 – Consiglio Direttivo

  1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di membri deciso dall’Assemblea, tra un minimo di tre ed un massimo di quindici, eletti dall’Assemblea fra gli associati.
  2. Il Consiglio è investito di ogni potere per il raggiungimento degli scopi sociali secondo lo spirito e la lettera del presente statuto e secondo le direttive stabilite dall’Assemblea degli associati alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
  3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un membro del Consiglio Direttivo.
  4. È demandata al Consiglio Direttivo la formazione e/o la modifica del regolamento che è proposto all’assemblea per l’approvazione.
  5. L’organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
  6. L’Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all’anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
  7. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
  8. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
  1. elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
  2. amministra l’organizzazione;
  3. predispone il bilancio d’esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
  4. realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
  5. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  6. decide su l’avvio o l’interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
  7. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
  8. è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
  9. nomina dei membri del Comitato Scientifico;
  10. ratifica, nella prima seduta successiva, dei provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
    1. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
    2. La firma sociale spetta al Presidente ed il Consiglio può attribuirla, anche con firme disgiunte, ad altro Consigliere.
    3. Non sono previsti compensi per le cariche di Consigliere.
    4. Alle sedute del Consiglio Direttivo possono partecipare i membri dell’Organo di Controllo e, ove costituito il Presidente del Comitato Scientifico o altro suo membro da questi designato.
    5. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata a maggioranza. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea degli associati. I Consiglieri successivamente nominati dall’Assemblea scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
    6. .La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
    7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 10 – Presidente

  1. Il Presidente, che è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri con la maggioranza dei voti.
  2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
  3. Il Presidente rappresenta legalmente l’organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio.
  4. Convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo e rimane in carica quanto il medesimo.
  5. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica di quest’ultimo nella prima riunione successiva.
  6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente o dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Articolo 11 – Comitato Scientifico

  1. Il Consiglio Direttivo può istituire un Comitato Scientifico, avente funzione consultiva, che può essere composto anche da persone non associate, per la durata di un triennio rinnovabile, nominandone anche il Presidente.
  2. Il Comitato Scientifico ha il compito di suggerire indicazioni specifiche per il migliore utilizzo dei fondi dell’Associazione in relazione a tutte le attività di assistenza, studio e ricerca necessarie al conseguimento degli scopi nonché di analizzare e verificare le informazioni ottenute e promuovere eventuali concorsi o bandi medico – scientifici. A tale scopo il Comitato collabora con il Consiglio Direttivo ed il suo Presidente, o un altro membro da questo designato, e può partecipare alle sedute del Consiglio stesso.
  3. Il Comitato viene convocato dal suo presidente in tempi idonei per lo svolgimento della attività, con libertà di forme e delibera a maggioranza.

Articolo 12 – Organo di controllo

  1. L’Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l’assemblea assegnasse all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
  2. L’organo di controllo:
  3. vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
  4. vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  5. al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell’Assemblea, la revisione legale dei conti;
  6. esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
  7. attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
  8. L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 13 – Organo di revisione

  1. E’ nominato solo nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall’Assemblea all’Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 14 – Bilancio consuntivo e preventivo

  1. L’esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Il bilancio consuntivo è redatto, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 117/2017, ogni anno a cura del Consiglio Direttivo, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati con i quorum costitutivi e deliberativi dell’assemblea ordinaria. L’eventuale redazione del bilancio preventivo è oggetto dello stesso iter procedurale di quello consuntivo.
  3. L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 15 – Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l’organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 16 – Libri sociali obbligatori

        L’organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 17 – Rapporti di lavoro

        L’organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 18 – Risorse economiche

  1. L’organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
  2. quote associative e contributi degli aderenti;
  1. contributi dei privati;
  2. contributi dello Stato, di enti e dì istituzioni pubbliche;
  3. contributi di organismi internazionali;
  4. donazioni e lasciti testamentari;
  5. rimborsi derivanti da convenzioni;
  6. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  7. rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo;
  8. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
    1. I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal consiglio direttivo.
    2. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del presidente.
    3. E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 19 – Avanzi di gestione

  1. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
  2. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 20 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere deliberato dall’ Assemblea straordinaria degli associati la quale nominerà uno o più Liquidatori, determinandone i poteri.

Articolo 21- Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’assemblea.

Articolo 22 – Statuto

  1. L’associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
  2. L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 23 – Legge applicabile

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si rimanda alle disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni ed alla legge in generale.